Risarcimento del danno e criteri di liquidazione del giudice amministrativo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2641 del 2009, proposto da:
Pietro Sciortino, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo De Luca e da sé stesso, con domicilio eletto presso Massimo De Luca, a Catania, via L. Sturzo 156;

contro

Università degli Studi di Catania, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppina Coniglione e Vincenzo Reina, con domicilio eletto presso Vincenzo Reina, a Catania, p.zza Università 2 - Ufficio Legale;

nei confronti di

Mariagrazia Militello, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi, a Catania, via V. Giuffrida 37;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale n. 10 del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Catania, adottato nella seduta del 29.09.09, con cui è stato disposto l'affidamento dell'insegnamento a contratto di Legislazione sul Lavoro e sull'Infortunistica, per l'a.a. 2009/2010, alla dott.ssa Mariagrazia Militello;

- degli sconosciuti atti di valutazione dei curricula della controinteresssata e dello stesso ricorrente;

- dello sconosciuto provvedimento dell'Università degli Studi di Catania di approvazione del verbale n. 10 del 29.09.09;

- del contratto stipulato tra l'Università degli Studi di Catania e la dott.ssa Mariagrazia Militello;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Catania, e Mariagrazia Militello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 21, comma 7, L. n. 1034/1971, come sostituito dall'art. 3 della L. n. 205/2000, nella parte in cui prevede che, "in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26".

Visto l'art. 26, 3° e 4° comma, della citata legge, secondo cui, nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale decide con sentenza succintamente motivata, e "la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare".

 

FATTO E DIRITTO

Con bando n. 9569 del 21.08.2009 il Rettore dell'Università di Catania ha reso nota l'intenzione della Facoltà di Ingegneria dello stesso Ateneo di coprire per l'anno accademico 2009/2010 alcuni insegnamenti scoperti tramite affidamento in supplenza o, in assenza di domande, mediante contratto, tra cui quello di "Legislazione sul Lavoro e sull'Infortunistica" (IUS/07) di sessanta ore, con un monte retribuzione di € 2.400,00 in ipotesi di supplenza e di € 1.875,00 nel diverso caso di affidamento per contratto.

Il bando, nel richiamare l'applicazione del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'8.7.2008, e del regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studi dell'Università di Catania, emanato con D.R n. 13902 del 02.12.2008, ha specificato che l'affidamento mediante contratto di diritto privato poteva disporsi in favore di "soggetti italiani e stranieri esterni al sistema universitario, che devono comprovare la qualità di studioso ed esperto della materia oggetto dell'incarico con il conseguimento di titoli accademici post lauream, anche all'estero, ovvero tramite lo svolgimento di attività scientifica o professionale continuativa non inferiore ad un quinquennio nello specifico settore di conoscenze richieste nel bando"; e che in caso di più domande, fermo restando le priorità di cui all'art. 4 del citato Regolamento, si sarebbe proceduto "...ad una valutazione comparativa dei candidati tenendo conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato, ed avendo riguardo all'esperienza documentata, al suo prestigio ed al credito di cui lo stesso gode nell'ambiente professionale e scientifico, ed alla finalità dei suoi interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell'ambito della struttura interessata, in modo da accertare l'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare oggetto dell'incarico ed alla tipologica specifica dell'impegno richiesto dal bando".

Le istanze di partecipazione, con allegati curricula, titoli e pubblicazioni e quant'altro utile ai fini di una eventuale comparazione, dovevano essere consegnate (o spedite a mezzo raccomandate a/r) presso l'Area per la Gestione Amministrativa del Personale entro il 10.09.2009.

Nel precedente a.a. 2008/2009, l'odierno ricorrente era risultato vincitore della selezione comparativa ed aveva svolto l'incarico di insegnante a contratto proprio nello stesso corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, e nella medesima disciplina citata.

Il ricorrente possiede infatti ampio curriculum che attesta la sua qualità di studioso ed esperto della materia oggetto del contratto, è avvocato giurislavorista del foro di Catania, ha ricoperto incarichi di docente a contratto, presso la stessa Università di Catania ed in quella "Kore" di Enna, nelle materie lavoristiche, di consulente in materia lavoristica e di sicurezza del lavoro presso pubbliche amministrazioni e enti privati; svolge inoltre continuata attività di ricerca nelle materie del diritto del lavoro privato e pubblico nonché in materia di sicurezza del lavoro, attestata da ventisette pubblicazioni in riviste del settore e da una monografia.

Anche per l'anno accademico 2009/2010 egli ha pertanto presentato istanza di partecipazione per l'affidamento del contratto, mediante consegna dell'istanza, con allegato curriculum, direttamente al protocollo dell'Università in data 08.09.2009.

In pari data, ha presentato domanda anche la controinteressata.

Entrambe le istanze, con l'allegata documentazione, sono state assunte dal protocollo dell'Area per la Gestione del Personale senza alcuna busta, come si evince dal timbro impresso dall'Ufficio direttamente in calce alle suddette.

Nella seduta del 29.09.2009 il Consiglio di Facoltà, visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento (DR n. 13902 del 2.12.2008), ha fissato dei "criteri di valutazione", caratterizzati dal seguente ordine di priorità: 1) Titolo di dottore di ricerca in disciplina pertinente all'insegnamento o affine; 2) Titoli post lauream (master universitari in disciplina pertinente all'insegnamento o affine); 3) qualificazione scientifica aggiornata (da valutarsi mediante pubblicazioni scientifiche su argomenti attinenti all'argomento dell'insegnamento); 4) Precedenti esperienze didattiche a livello universitario per la copertura di insegnamenti pertinenti o affini.

Nella stessa seduta il Consiglio ha preso atto della presentazione di quattro domande di assegnazione del contratto, avanzate dai dottori Comandè Daniela, Manoli Filadelfo, Militello Mariagrazia e Pietro Sciortino e, dopo una mera "illustrazione" dei curricula dei candidati da parte del prof. Enrico Foti, Presidente della Commissione didattica di Facoltà, ha deliberato di affidare il contratto alla dott.ssa Mariagrazia Militello, "già dottore di ricerca nello stesso settore, autrice, altresì, di pubblicazioni recenti sull'argomento oggetto dell'insegnamento e già docente a contratto presso questa Facoltà", invitando il Rettore a stipulare con la stessa un contratto di diritto privato stabilendo il compenso, per sessanta ore di lezioni, pari ad € 2.400,00.

Con atto notificato il 6 e 7 novembre 2009, depositato il successivo 11 novembre, il dr. Sciortino ha impugnato tale deliberazione, censurandola sia nella parte in cui ha fissato i citati "criteri di valutazione", in quanto non consentiti dal bando di gara, e sia per la mancata effettuazione della prevista "valutazione comparativa dei candidati", e quindi per difetto di motivazione.

Costituendosi, la controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione.

Alla Camera di Consiglio del 24 novembre 2009, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, le parti sono state sentite circa la possibilità che il Collegio decidesse la causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 L. 1034/71, come novellato dall'art. 9 L. 205/2000.

1) Preliminarmente, questo Collegio ritiene necessario puntualizzare la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per emettere decisione in forma semplificata, ai sensi del citato art. 26.

Come precisato da Corte Cost., 19 novembre 1999 n. 427 - con osservazioni che, sebbene riferite alla normativa di cui all'art. 19, comma 3, del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, conv. con modifiche in L. 23 maggio 1997 n. 135, che già prima della L. n. 205/2000 prevedeva, in determinate materie, la possibilità di decidere la causa nel merito in sede cautelare, sono perfettamente adattabili alla previsione dell'art. 26 L. n. 1034/71 - presupposto della sentenza in forma abbreviata, in sede di convocazione di tutte le parti in camera di consiglio in occasione dell'esame della domanda cautelare, è che si tratti di questioni definibili immediatamente, e quindi solo in queste ipotesi vi è una alternatività rispetto alla pronuncia sulla domanda di sospensione, che rimane quindi superata ed assorbita dalla definizione della lite, che assicura, come decisione finale (procedurale o di merito), una effettività e completezza di tutela giurisdizionale, con esercizio dello stesso potere di cognizione del giudizio ordinario.

Né vi è sul piano costituzionale l'esigenza che tale facoltà del giudice di decisione immediata del ricorso debba essere subordinata ad una specifica e concorde richiesta delle parti o ad una separata fissazione della discussione del ricorso (per l'esame delle questioni preliminari e del merito). Infatti è la stessa norma di legge a prevedere preventivamente che, per determinate materie, la fissazione della camera di consiglio per l'esame della domanda di sospensiva comporti, di diritto, che il giudice possa chiudere il giudizio (naturalmente se sia maturo per la decisione), definendolo immediatamente con sentenza, in modo da rendere irrilevante la pronuncia sulla fase cautelare, trattandosi di sentenza provvista di esecutività.

Di conseguenza non si può affatto configurare una limitazione o una soppressione del diritto delle parti di chiedere ed ottenere un provvedimento interinale e cautelare, ricevendo queste una immediata pronuncia che definisce la lite, rendendosi superflua ed irrilevante una specifica tutela cautelare. Né si può parlare di concentrazione del potere di impulso processuale nel giudice, sottratto alle parti, in quanto il ricorrente nel processo amministrativo non può avanzare una richiesta di sola decisione cautelare, dovendo la domanda di sospensione, per il carattere incidentale, seguire o accompagnare un ricorso per una decisione definitiva della lite.

Lo speciale sistema di definizione del giudizio previsto dal citato art. 26, tuttavia, può incidere anche sulla posizione delle parti processuali diverse dal ricorrente, perchè la previsione normativa rende possibile, in concreto, che la decisione venga assunta "immediatamente", nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, quando ancora non sono trascorsi i termini a difesa concessi all'Amministrazione resistente e ad eventuali controinteressati. Per la precisione, è possibile che la definizione del giudizio sopravvenga prima della scadenza dei termini previsti per la costituzione in giudizio, per la proposizione del ricorso incidentale, del regolamento di competenza, degli eventuali motivi aggiunti.

Da questo punto di vista, è pur vero che l'art. 33 della L. n. 1034/71 prevede soltanto la trattazione dell'istanza cautelare alla prima Camera di Consiglio successiva al deposito del gravame (per cui sarebbe teoricamente possibile, attenendosi solo a tale disposizione, che l'istanza cautelare venga discussa a pochissimi giorni di distanza dalla notifica del ricorso, eventualmente tempestivamente depositato), ma è anche vero, però, che l'art. 36 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642 - che non può ritenersi abrogato dal citato art. 33, ma che con esso, semmai, va integrato - dispone che la Camera di Consiglio per la discussione dell'incidente cautelare deve essere fissata dopo il decorso di dieci giorni liberi dalla notifica del ricorso (cfr. Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2002 n. 4070).

La citata sentenza della Corte Costituzionale ha affermato che la disciplina in esame non è incompatibile con il diritto di difesa costituzionalmente garantito, purchè il giudice non prescinda, in concreto, dal necessario rispetto di alcuni valori processuali, tra cui, in primo luogo, l'integrità del contraddittorio e la completezza e sufficienza del quadro probatorio ai fini della sentenza da adottare.

La decisione in forma abbreviata, immediatamente nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, non può aver luogo se non sono state chiamate in giudizio tutte le parti interessate ovvero se queste non si siano costituite in pendenza del relativo termine o se non sia stata data loro la possibilità di farlo, ovvero se la parte ricorrente, a seguito di nuova documentazione acquisita al giudizio, proponga o manifesti la volontà di presentare motivi aggiunti rilevanti ai fini della decisione del ricorso o se la causa non è matura per la decisione, essendo necessario procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie.

Come rilevato dalla Corte Costituzionale, occorre pertanto armonizzare queste esigenze con la disposizione di legge, che pure prevede la possibilità di definizione immediata del giudizio, poiché appare estranea alla ratio legis e non conforme all'interpretazione sistematica una soluzione che finisca col negare ogni possibilità di immediata definizione del giudizio prima della compiuta decorrenza di tutti i termini a difesa sopra enunciati.

La norma, nella parte in cui prevede che il tribunale "può" definire immediatamente la controversia, affida la scelta ad una valutazione del giudice, tenuto a seguire le ordinarie regole logiche processuali, che consentono di non accogliere una istanza di differimento dell'udienza o una richiesta di termine per compimento di attività di difesa, quando risulti esclusa, in maniera certa, la rilevanza dell'attività richiesta in relazione al tipo e al contenuto della adottanda decisione della controversia e della posizione di interesse della parte che ha avanzato la richiesta anzidetta.

Il requisito dell'"immediatezza" della decisione del giudizio, non costituisce un vincolo inderogabile per il giudice. Quando questi infatti ritenga che il contraddittorio debba estendersi ad altre parti o che debbano disporsi mezzi istruttori, necessari ai fini della pronuncia sulla domanda di sospensiva e a maggior ragione per la decisione sul merito della causa, non può definire immediatamente il giudizio, ed è tenuto a provvedere anche d'ufficio attraverso l'esercizio del potere-dovere di pronuncia sulla domanda di sospensione, o di concessione di un differimento della camera di consiglio per gli adempimenti necessari.

Di contro, le parti costituite che vogliano avvalersi di strumenti difensivi rientranti nel loro potere dispositivo e comportanti termini, sia pure abbreviati, che eccedono dalla sequenza di immediatezza scandita dall'art. 26, avranno l'onere di esternare nella stessa camera di consiglio il loro intento, proponendo apposita e motivata istanza di rinvio (anche semplicemente verbalizzata), ed esternando la volontà di proporre ricorso incidentale, regolamento di competenza, di depositare ulteriori documenti o memorie, di proporre motivi aggiunti e, più in generale, di esercitare attività di difesa rilevante per la trattazione del merito della controversia.

Tale istanza, peraltro, non produce un effetto di automatica e vincolante paralisi della facoltà di definizione immediata del giudizio demandata al giudice, il quale, anche in questo caso, è tenuto, nell'esercizio dei suoi poteri valutativi, all'osservanza dei principi generali del processo amministrativo.

Ne segue che l'istanza di rinvio potrà essere disattesa, quando risulti irrilevante, ai fini della decisione da adottare, ovvero sia processualmente inammissibile la specifica attività difensiva annunciata dalla parte.

Inoltre, la decisione con cui il giudice disattenda l'esplicita richiesta di differimento della parte e definisca "immediatamente" il giudizio, in sede di trattazione della fase cautelare, è suscettibile di essere sindacata nell'eventuale secondo grado di giudizio, essendo sempre salva la facoltà della parte di dedurre quale specifico motivo di gravame il non corretto esercizio dei poteri del giudice di primo grado, comportante la violazione dei diritti di difesa o del principio di integrità del contraddittorio.

Ma è da precisare che la decisione in forma semplificata non è subordinata ad una specifica richiesta di parte, nè ad apposito accordo di alcuno o di tutti i contendenti, ed il Collegio non è vincolato alla prospettazione delle parti, anche se coincidenti, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di tale decisione, potendo dissentirne e procedere d'ufficio (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 6 ottobre 2003 n. 5842).

Inoltre, oltre che la completezza dell'istruttoria, presupposto ulteriore per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, è quello che sia rispettato il principio della garanzia del contraddittorio, che postula solo il controllo della ritualità della notifica del ricorso ed il rispetto del termine concesso per la costituzione delle parti intimate per la discussione sull'istanza incidentale, nei termini sopra precisati (Cons. St., sez. IV, 5 agosto 2003 n. 4464).

Vale a dire, che nelle ipotesi di sentenza in forma semplificata, non si verifica alcuna conversione del giudizio cautelare in giudizio di merito, nel senso che i termini per la difesa e, più in generale, le garanzie per le parti in giudizio, sono solo quelli propri del rito cautelare, con la conseguenza che il giudice può decidere il ricorso anche se non siano decorsi i termini per la costituzione delle parti in sede di merito, stabiliti dall'art. 22, comma 1, L. n. 1034/71 (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2003 n. 3312). A fortiori, la decisione immediata in sede cautelate potrà essere emessa se le parti, regolarmente intimate, non si siano costituite, pur dopo il decorso dei termini, sopra descritti, fissati per la discussione dell'istanza cautelare.

Nel caso in esame, alla controinteressata ed all'Università il ricorso è stato effettivamente notificato, rispettivamente, il 6 e 7 novembre 2009. Il ricorso è poi stato depositato il successivo 11 novembre.

Pertanto, allorquando l'istanza cautelare è stata discussa, alla Camera di Consiglio del 24 novembre 2009, erano abbondantemente trascorsi i dieci giorni liberi dalla notifica del ricorso, previsti dal citato art. 36 del r.d. n. 642/1907, ed entrambe le parti intimate si sono regolarmente costituite in giudizio, risultando del tutto irrilevante, per quanto detto, la loro opposizione all'emissione della sentenza in forma abbreviata.

2) Deve essere pregiudizialmente verificato se la giurisdizione sia, oppure no, di questo Tribunale, considerato che sul punto è stata sollevata specifica eccezione.

Il Collegio ritiene che la giurisdizione spetti a questo Tribunale, per le ragioni di seguito esposte.

Il D.Lgs. n. 165/2001, all'art. 63, dedicato alle "controversie relative ai rapporti di lavoro", dispone, ai commi 1 e 4, che:

"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro,...ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo";

"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi".

Ora, gli atti impugnati attengono in modo evidente ad una procedura selettiva di tipo concorsuale, tant'è che sia gli atti regolamentari citati che lo stesso bando imponevano l'espletamento, sulla base dei criteri ivi individuati, di una valutazione comparativa dei titoli professionali dei candidati.

Nel caso in esame quelle che rilevano sono le norme di azione che hanno disciplinato la selezione de qua, le quali costituiscono espressione di un potere prettamente amministrativo, nei cui confronti gli interessati non possono che vantare una posizione di interesse legittimo, la cui tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo [per Cons. Stato, sez V, 15 marzo 2001 n. 1519, il legislatore ha conservato al g.a. le controversie inerenti le procedure concorsuali proprio per averle ritenute "attinenti al profilo pubblicistico dell'organizzazione amministrativa"; cfr. Cass. Civ., sez. un., 18 ottobre 2005 n. 20107, secondo cui la giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici si estende a tutte le controversie che comunque investano fasi del procedimento e il provvedimento di approvazione della graduatoria, senza che sia consentito operare distinzioni tra attività rigidamente vincolate dell'amministrazione e attività discrezionali, atteso che tutti i partecipanti restano assoggettati al potere di selezione che si esercita mediante un procedimento che prende l'avvio da un atto ampiamente discrezionale (il bando) e si svolge mediante attività tutte vincolate e preordinate all'atto terminale, il quale soltanto determina la nascita di diritti soggettivi, siccome individua il soggetto ammesso alla stipulazione del contratto di lavoro; vedi anche Id., sez. un., 30 maggio 2005 n. 11348, nonché Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2006 n. 3457, secondo cui sussiste una procedura concorsuale nei casi in cui sia prevista una valutazione comparativa fra gli aspiranti; per T.A.R. Molise, 29 gennaio 2003 n. 41, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'attribuzione di un incarico di docente universitario a contratto].

D'altra parte, anche per quanto riguarda le controversie in materia di avviamento al lavoro, mediante selezione, degli appartenenti alle c.d. categorie protette, in base alle graduatorie compilate dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, si è affermato che le controversie riguardanti la loro assunzione obbligatoria spettano alla giurisdizione del giudice ordinario allorché siano in contestazione i presupposti stessi su cui è basata l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, mentre appartengono al giudice amministrativo le controversie relative ai vizi del procedimento di formazione dell'atto di avviamento al lavoro, permeato, alla stregua delle fonti, da evidenti margini di discrezionalità amministrativa (cfr. Cons. St., sez. V, 23 marzo 2004 n. 1555).

E per le stesse controversie che riguardano poi la gestione del rapporto del docente a contratto, una volta instaurato, si trova precisato che se, in generale, il professore "a contratto" è legato all'Università - a norma dell'art. 25 del DPR n. 382/80 - da un rapporto di lavoro autonomo avente natura privatistica e, quindi, soggetto alla giurisdizione dell'a.g.o., tuttavia, nel caso in cui lo strumento contrattuale venga eccezionalmente usato per il conferimento dell'incarico di un insegnamento ufficiale, il professore si trova in posizione subordinata, e le controversie relative a tale rapporto rientrano nella giurisdizione esclusiva del g.a. (cfr. Cass. Civ., sez. un., 12 marzo 2001 n. 98; anche Cass. Civ., sez. un., 23 gennaio 2004 n. 1233, sempre con riferimento ad un docente a contratto, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o., ritenendo che l'attività del docente fosse esattamente corrispondente a quella di un docente dipendente di ruolo, inserita stabilmente nella organizzazione dell'ente, e, quindi, riconducibile alla nozione di rapporto di lavoro subordinato configurabile come impiego pubblico, in ragione della qualità del datore di lavoro; nello stesso senso Id., sez. un., 24 novembre 1993 n. 11609).

E nel caso in esame, oggetto della selezione era l'assegnazione della docenza a contratto di un insegnamento ufficiale del terzo anno del corso di Ingegneria gestionale.

In conclusione, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in tutti i casi in cui la controversia investa le singole procedure concorsuali, ivi compreso il bando di concorso, ad esempio a causa dell'avvenuta esclusione dalle stesse, o tenda ad inficiare la graduatoria disconoscendone la legittimità e chiedendone la modifica, o contesti l'annullamento in autotutela del concorso stesso, mentre va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario allorquando si agisca sul presupposto della definitività della graduatoria stessa e, senza censurare in alcun modo lo svolgimento del concorso e il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla nomina cui si aspira, specificamente contestando l'utilizzazione che viene fatta della graduatoria permanente alla stregua di circostanze successive all'esaurimento del concorso (e ad esso estranee), denunziate come ostative alla nomina di altri aspiranti nei cui confronti si rivendichi una posizione preferenziale (cfr. Cass. Civ., sez. un., 3 febbraio 2004 n. 1989).

Questo perché una procedura concorsuale ha il suo inizio con l'indizione del bando e si conclude con l'approvazione della graduatoria. Se entrambi tali atti costituiscono il presupposto per l'emanazione degli atti di nomina (che hanno ormai una valenza di tipo negoziale e privatistico), questi ultimi rappresentano però una attività successiva e distinta, sul piano logico e giuridico, rispetto alla "procedura concorsuale" in senso stretto, realizzando il momento di costituzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che (solo) le controversie successive ad essi, o che riguardino essi stessi, sono di competenza del giudice ordinario (vedi Cons. St., sez. VI, 24 gennaio 2005 n. 124, che ribadisce che le controversie che investono fasi del procedimento di concorso a posti di pubblico impiego e il provvedimento di approvazione della graduatoria appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo; cfr. anche Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 14 dicembre 2005 n. 971; per T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 settembre 2002 n. 5858, anche nel caso di assegnazione di un incarico professionale, la posizione giuridica di chi aspiri all'assegnazione di tale incarico - all'esito di una scelta del contraente svolta sulla base di una selezione, nell'ambito della quale rilevi la violazione di norme di azione, attraverso le quali la p.a. abbia autolimitato il proprio potere di scelta - ha consistenza di interesse legittimo, e vale pertanto a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo).

3.1) Nel merito il ricorso è fondato, e meritevole quindi di accoglimento.

Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'08.07.2008, emanato in forza della L. n. 230 del 04.11.2005, ha innovato le regole in materia di attribuzioni di incarichi di insegnamento nei corsi di studi universitari, prevedendo l'attribuzione a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo dell'Università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali (art. 1).

Ai fini della selezione per il conferimento dei detti incarichi, lo stesso D.M. (art. 2, comma 1) prevede l'obbligo degli Atenei di indire, con specifici bandi, procedure di selezione disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, prevedendo, altresì i criteri e le eventuali priorità dell'assegnazione degli incarichi.

Sono i bandi che debbono indicare i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e delle eventuali prove previste, con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l'attività da svolgere.

L'art 4, comma 2, del citato D.M., prevede che tali incarichi, sia a titolo oneroso che gratuito, possano essere affidati mediante contratto di diritto privato a soggetti esterni al sistema universitario, o mediante soggetti interni al sistema stesso.

Con regolamento, adottato con decreto rettorale n. 13902 del 02.12.2008, l'Università di Catania ha disciplinato dettagliatamente l'iter procedurale per il conferimento di incarichi di insegnamento, prevedendo, all'art. 9:

- l'emissione da parte del Rettore.....di apposito bando di selezione...contenente l'indicazione dell'incarico da conferire; delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e dei titoli, che potranno essere inoltrati da parte dei candidati anche soltanto in via telematica, nel rispetto della normativa in materia; dei criteri e delle modalità per la valutazione comparativa dei candidati, sulla base delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum, con riferimento al settore scientifico - disciplinare inerente all'attività didattica da svolgere;

- valutazione comparativa dei candidati, da parte del Consiglio di Facoltà o della Scuola di specializzazione ovvero di una Commissione da essi incaricata, sulla base dei criteri indicati nel bando, tenendo conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato ed avendo riguardo all'esperienza documentata dal candidato, al suo prestigio ed al suo credito di cui lo stesso gode nell'ambiente professionale e scientifico ed all'affinità dei suoi interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell'ambito della struttura interessata, in modo da accertare l'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico- disciplinare oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando;

- designazione motivata del candidato prescelto da parte del Consiglio della Facoltà o della Scuola di Specializzazione e trasmissione degli atti al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale;

- predisposizione dell'atto di conferimento dell'incarico e successiva sottoscrizione del contratto di diritto privato.

Il bando di selezione per l'incarico del contratto in materia di "Legislazione sul lavoro e sull'infortunistica", di cui all'avviso Rettorale n. 9659 del 21.08.2009, richiamando nel preambolo sia il D.M. 08.07.2008 che il D.R. n. 13902 del 02.12.2008, ha indicato esattamente i criteri di valutazione, come previsto dalle citare fonti regolamentari, per lo svolgimento della procedura di valutazione comparativa dei candidati.

Ed, infatti, ha previsto che "in caso di più domande, fermo restando le priorità di cui all'art. 4 del citato Regolamento, si procederà ad un valutazione comparativa dei candidati tenendo conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato, ed avendo riguardo all'esperienza documentata dal candidato, al suo prestigio ed al credito di cui lo stesso gode nell'ambiente professionale e scientifico, ed all'affinità dei suoi interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell'ambito della struttura interessata, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando".

Ma nonostante la fissazione, già da parte del bando, dei criteri atti a consentire la valutazione comparativa dei candidati, con l'impugnato verbale n. 10 del 29.10.2009 il Consiglio di Facoltà di Ingegneria ha deciso di "integrare" tali criteri, ma di fatto modificandoli, stabilendo il seguente ordine di priorità:

1) Titolo di dottore di ricerca in disciplina pertinente all'insegnamento o affine;

2) Titoli post lauream (master universitari in disciplina pertinente all'insegnamento o affine);

3) qualificazione scientifica aggiornata (da valutarsi mediante pubblicazioni scientifiche su argomenti attinenti all'argomento dell'insegnamento);

4) Precedenti esperienze didattiche a livello universitario per la copertura di insegnamenti pertinenti o affini.

Ma il Collegio ritiene che l'operato del Consiglio di Facoltà debba essere ritenuto illegittimo, per le ragioni di seguito indicate.

Innanzitutto, il Consiglio non aveva il potere né di aggiungere né di specificare i criteri di valutazione, che erano già stabiliti nel bando di selezione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2007 n. 2423, per la precisazione del principio secondo cui "il bando di concorso è la lex specialis della procedura e va rispettata dalla commissione, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando).

Infatti, come già detto, è l'art. 9 del regolamento per l'affidamento degli incarichi dell'Università di Catania, adottato con D.R. n. 13902 del 02.12.2008, a prevedere, in conformità peraltro al D.M. 08.07.2008, che sia il bando ad indicare criteri e modalità per la valutazione comparativa dei candidati, e quest'ultima debba avvenire "sulla base dei criteri indicati nel bando".

Vale a dire che se, in generale, alle commissioni di concorso è riconosciuto il potere di specificare i criteri di valutazione dei candidati, questo principio non può valere nella materia de qua, perché ad escluderlo sono le specifiche normative di settore richiamate, le quali non consentono di individuare un ordine di priorità, proprio perché, teoricamente, una minore consistenza dei titoli scientifici può ben essere compensata dal "curriculum complessivo" del candidato, avendo riguardo, tra l'altro, "all'esperienza documentata dal candidato, al suo prestigio ed al credito di cui lo stesso gode nell'ambiente professionale e scientifico".

Esclusione di una specificazione dei criteri da parte della commissione che, oltretutto, ha una sua specifica ratio, legata alla circostanza che mentre in generale la commissione di un qualsiasi concorso stabilisce dei criteri del tutto astratti, che prescindono dalla concreta individuazione dei soggetti partecipanti, la cui identità non è ancora nota, o quanto meno non ne sono noti i titoli ed il curriculum, nelle procedure in esame, invece, non soltanto non è garantita alcuna segretezza dei dati dei partecipanti, ma l'Ufficio protocollo dell'Area Gestione del Personale acquisisce le istanze dei partecipanti, con gli allegati curricula, prive di busta, come è attestato dall'impressione del timbro di protocollo sulla prima pagina delle suddette.

Pertanto, quando le istanze, con gli allegati curricula, sono state prese in esame dal Consiglio di Facoltà, erano già agevolmente visionabili da parte dei suoi componenti, i quali erano già in grado di conoscere da subito i titoli scientifici ed accademici presentati dai candidati.

In base a consolidati principi giurisprudenziali, che questo Collegio non può non ritenere applicabili anche al caso di specie, la commissione giudicatrice non può alterare e modificare le regole poste a base della gara, specificamente e tassativamente previste nel bando di gara e negli atti ad esso connessi ed allegati, e in ogni caso non può stabilire eventuali specificazioni ed integrazioni dei criteri di valutazione indicati dal bando di gara o dalla lettera d'invito dopo che siano stati aperti i plichi contenenti le singole proposte; ciò in quanto la tardiva fissazione dei criteri di valutazione è in contrasto con elementari principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed altera le condizioni indispensabili per garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 29 marzo 2006 n. 1590).

Pertanto, per quanto precisato, l'operato del Consiglio di Facoltà si rivela palesemente lesivo, oltre che dello stesso bando, anche del principio di imparzialità che deve presiedere lo svolgimento di una procedura concorsuale.

3.2) Oltretutto, appare in effetti singolare che nell'ordine di priorità stabilito dalla commissione il primo posto sia stato dato al titolo di dottore di ricerca, e cioè proprio l'unico non posseduto dal ricorrente, il quale, al contrario, ha altri titoli post lauream assenti nel curriculum della controinteressata.

Inoltre, il criterio tendente a privilegiare il possesso del dottorato di ricerca, anche rispetto al titolo di assegnista di ricerca, si rivela anche illogico, visto che per effetto del combinato dell'art. 51, comma 6, L. n. 449/97, d.m. 11 febbraio 1998 (determinazione dell'importo e dei criteri per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca) e della circolare ministeriale del 2 dicembre 2003, i c.d. assegni di ricerca possono essere conferiti, oltre che ai dottori di ricerca, ai soli laureati in possesso di "curriculum" scientifico professionale "post lauream" nel settore richiesto debitamente attestato.

3.3) Non può essere messo in dubbio che il Consiglio di Facoltà, violando palesemente il bando di gara e le norme regolamentari sopra indicate, non ha effettuato alcuna effettiva valutazione comparativa tra i candidati, limitandosi ad accennare ad una pretesa "attenta valutazione", e soffermandosi esclusivamente, e per giunta in modo generico, sui titoli della controinteressata, senza prendere in alcun modo in considerazione il pur prestigioso curriculum del ricorrente.

Così violando il preciso obbligo normativo - sia di carattere generale per come affermato dall'art. 3 della L. 241/1990, e sia per le espresse previsioni normative di settore richiamate - di fornire congrua motivazione delle scelte adottate, non consentendo tra l'altro una verifica dell'operato in sede giurisdizionale.

Motivazione che era tanto più necessaria, in quanto già l'anno precedente al ricorrente era stato conferito incarico di insegnamento per la medesima disciplina ora oggetto di contestazione, nell'ambito di una procedura comparativa del tutto identica a quella ora in esame, alla quale aveva partecipato anche l'attuale controinteressata, che in quell'occasione era stata però pretermessa al ricorrente, e peraltro in assenza di alcuna documentata circostanza ostativa al conferimento ad essa di quell'incarico.

3.4) Il Collegio ritiene che la procedura in esame sia illegittima anche sotto altro profilo, perché l'assegnazione del contratto alla controinteressata è stata disposta dal Consiglio di Facoltà, a seguito di dichiarata "attenta valutazione", in quanto "già dottore di ricerca nello stesso settore, autrice altresì di pubblicazioni recenti sull'argomento oggetto dell'insegnamento e già docente a contratto presso questa Facoltà".

Le prescrizioni del D.M 08.07.2008, del regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento della stessa Università, e dello stesso bando di concorso, imponevano, come detto, lo svolgimento di una valutazione comparativa dei candidati, "sulla base dei criteri indicati nel bando, tenendo conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato ed avendo riguardo all'esperienza documentata dal candidato, al suo prestigio ed al suo credito di cui lo stesso gode nell'ambiente professionale e scientifico ed all'affinità dei suoi interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell'ambito della struttura interessata, in modo da accertare l'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico- disciplinare oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando".

La materia oggetto della selezione riguardava la "Legislazione sul lavoro e sull'infortunistica" e, quindi, l'insegnamento da svolgere non era soltanto limitato al diritto del lavoro in senso stretto, ma richiedeva anche l'approfondimento della branca della sicurezza del lavoro, particolarmente importante ai fini della formazione degli studenti del corso di laurea in Ingegneria gestionale.

Ora, il ricorrente è autore di numerose pubblicazioni sia in materia di legislazione del lavoro che in materia di sicurezza, nonché in possesso di numerosi titoli professionali specifici [borsa di specializzazione post-lauream in "prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro"; assegno di ricerca (poi prorogato) relativo al programma "sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente nel settore industriale"; cultore della materia "Diritto del Lavoro"; contratto per l'insegnamento della materia "Diritto del Lavoro" (due anni nella Facoltà di Ingegneria Gestionale di Catania, e due anni nell'Università Kore di Enna, dal 2003 al 2007); contratto per l'insegnamento di "Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro", presso il corso di Laurea di Ingegneria della Protezione civile dell'Università Kore di Enna; contratto per l'insegnamento di "Legislazione del lavoro e sull'infortunistica", presso il Corso di Ingegneria Gestionale della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Catania per l'a.a. 2008/2009; contratto per la docenza in "Sicurezza sul lavoro", presso il Master Universitario "I.T.E.R." (Information technology excellence road), organizzato dal C.O.F. dell'Università degli Studi di Catania); contratto per la docenza in "Sicurezza sul lavoro e relazioni sindacali", presso il Master "Ingegneri d'Impresa"; docenza di "Sicurezza del lavoro" presso il Master di Scienze Penitenziarie e della Sicurezza, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania; docenza delle materie "Legislazione d'impresa" e "Sicurezza sul lavoro", presso il Master "Bonifica dei siti contaminati", per l'anno accademico 2006/2007, organizzato dal COF dell'Università degli Studi di Catania].

La controinteressata, invece, ha dichiarato, quali esperienze professionali, di avere svolto l'incarico di docente a contratto presso l'Università degli Studi di Catania per la materia "Diritto dell'Unione Europea", e di avere svolto l'incarico di professore a contratto in corsi di formazione presso il Ciapi, nell'anno 2006/2007, per la materia di "Diritto del Lavoro".

Ma la materia oggetto della procedura selettiva era "Legislazione sul Lavoro e sull'infortunistica".

Occorreva, pertanto, che il Consiglio procedesse ad una valutazione dei candidati in relazione al possesso scientifico, professionale, di ricerca e didattico relativo non solo al settore del diritto del lavoro ma anche della sicurezza in materia di lavoro.

E l'esame dei curricula dei candidati dimostra il possesso, in capo alla controinteressata, del solo titolo di dottore di ricerca in materia di "Diritto del lavoro europeo", e quindi senza alcun titolo, né scientifico né professionale, nella materia per il cui insegnamento concorreva.

L'indicazione della dott.ssa Militello come soggetto "già docente a contratto presso questa Facoltà", pertanto, risulta fuorviante e frutto di grossolano travisamento di fatti, considerato che la docenza presso la Facoltà aveva avuto ad oggetto il "Diritto dell'Unione europea", e non certo la Legislazione sul lavoro, né, tantomeno, l'Infortunistica.

Così come fuorviante risulta anche l'attribuzione alla stessa "di pubblicazioni recenti sull'argomento oggetto dell'insegnamento", visto che le sei pubblicazioni della controinteressata sono esclusivamente dedicate a ricerca nel settore del diritto del lavoro in generale (flessibilità, mercato del lavoro, rapporto a termine, part-time e incarichi dirigenziali), senza alcun riguardo alla materia della sicurezza, anch'essa oggetto dell'insegnamento, e, quindi, alla tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando di concorso.

È quindi evidente che, anche volendo applicare l'ordine di priorità illegittimamente inserito dal Consiglio di Facoltà, la valutazione comparativa contenuta nel verbale impugnato incorre ugualmente nei vizi di eccesso di potere per travisamento di fatto e sviamento, illogicità, difetto di motivazione ed istruttoria.

Infatti, per la voce relativa a "precedenti esperienze didattiche a livello universitario per la copertura di insegnamenti pertinenti o affini", nessuna esperienza è valutabile nel caso della controinteressata, non essendo pertinente o affine l'insegnamento di "Diritto dell'Unione Europea", mentre nel caso del ricorrente sussistono ben cinque anni consecutivi (dal 2004 al 2009) di insegnamento a contratto in Diritto del lavoro e della sicurezza del lavoro.

Pertanto, l'affidamento del contratto nei confronti della controinteressata va senz'altro annullato.

4.1) Va quindi esaminata la richiesta di risarcimento del danno presentata dal ricorrente, con riferimento sia al danno emergente (eventuali spese sostenute), che al lucro cessante (perdita di guadagno derivante dall'esecuzione del contratto).

L'accertata illegittimità dei provvedimenti impugnati rende necessario verificare se vi siano i presupposti per concedere al ricorrente il richiesto risarcimento dei danni subiti, solo in forma equivalente nel caso in cui tutto o parte dell'incarico sia stato nel frattempo eseguito.

Infatti, il risarcimento del danno a favore del partecipante ad una procedura concorsuale leso dall'aggiudicazione illegittima non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, richiedendosi la positiva verifica di tutti i requisiti previsti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la colpa dell'Amministrazione, l'esistenza di un danno patrimoniale e la sussistenza di un nesso causale tra l'illecito ed il danno subito (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 28 maggio 2004 n. 3465).

Vale a dire che in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di una pubblica Amministrazione, al fine di stabilire se la fattispecie concreta integri una ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire se il danno accertato sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo, dell'interesse legittimo e dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto preso in considerazione dall'ordinamento a fini diversi da quelli risarcitori; c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta dell'Amministrazione; d) stabilire se l'evento dannoso sia riferibile a dolo o colpa dell'Amministrazione, non potendo quest'ultima essere considerata in colpa, di per sé solo, in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo (cfr. Cass., sez. I civ., 22 febbraio 2008 n. 4539).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, infatti, più che accedere direttamente alla colpa - intesa come profilo soggettivo di responsabilità, configurabile quando l'adozione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità, secondo quanto affermato da Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 1999 n. 500 - è indispensabile accedere ad una nozione di tipo oggettivo, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, nonchè, in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall'Amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali ad essa rimesse, dei precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dell'apporto dato dai privati nel procedimento.

Pertanto, la responsabilità andrà affermata quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; viceversa, andrà negata quando l'indagine conduca al riconoscimento di un errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr. Cons. St., sez. V, 28 maggio 2004 n. 3465; Id., sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3169; Id., sez. VI, 18 dicembre 2001 n. 6281).

Cosicchè, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta poi all'Amministrazione l'allegazione degli elementi ascrivibili allo schema dell'errore scusabile, e al giudice apprezzarne e valutarne liberamente l'idoneità ad attestare o ad escludere la colpevolezza dell'Amministrazione.

Nel caso in esame, a fronte di un obbligo - come quello di effettuare la prevista "valutazione comparativa dei candidati" tenendo contro degli elementi sopra riportati - di facile oltre che doverosa realizzazione, sia perché espressamente prevista dal bando e sia anche in applicazione ed osservanza dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., non risulta di contro apprezzabile alcun elemento riconducibile ad una delle situazioni, sopra descritte, che autorizzano la configurabilità dell'errore scusabile, atteso che di quella valutazione comparativa nei provvedimenti impugnati non vi è alcuna traccia.

Ne consegue che è ravvisabile l'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità di un danno risarcibile, così come sono configurabili anche gli altri requisiti richiesti per il risarcimento del danno.

Infatti, l'operato dell'Amministrazione ha violato l'interesse legittimo del ricorrente ad un corretto svolgimento della procedura, al quale era sotteso l'interesse pretensivo al c.d. "bene della vita", rappresentato, in questo caso, dall'affidamento dell'incarico di insegnamento.

Tale violazione ha poi determinato un sicuro danno patrimoniale al ricorrente, da configurare come danno evento, perché in applicazione dei criteri previsti al ricorrente sarebbe stato affidato l'incarico.

4.2) Si tratta quindi di stabilire che cosa sia risarcibile al ricorrente, alla stregua di quanto egli deduce e chiede, sia in termini di danno emergente che di danno non patrimoniale e\o esistenziale.

Come è noto, il risarcimento del danno è diretto alla completa restitutio in integrum, per equivalente o in forma specifica, del patrimonio leso. La reintegrazione in forma specifica rappresenta una modalità risarcitoria alternativa al risarcimento per equivalente, e si concreta in un facere oggetto di condanna. La sua funzione è quella di ripristinare la situazione antecedente al fatto illecito, e rientra pur sempre nella categoria generale del risarcimento del danno.

La riparazione delle conseguenze dannose viene garantita dall'ordinamento mediante due modelli di tutela, tra loro alternativi: quello del risarcimento per equivalente, che riconosce al danneggiato il diritto ad una somma di denaro equivalente al valore della lesione patrimoniale patita, e quello della reintegrazione in forma specifica, che attribuisce la medesima utilità, giuridica od economica, sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita.

Di solito, il risarcimento per equivalente presuppone l'impraticabilità della reintegrazione in forma specifica (consistente nella sostituzione del danneggiato nel rapporto contrattuale originato dall'affidamento annullato).

Si tratta allora di liquidare concretamente il danno, cioè determinare la misura dell'obbligazione pecuniaria dovuta in sostituzione del bene della vita perduto.

Appare utile, a tal riguardo, rammentare che, in generale, il pregiudizio risarcibile si compone, secondo la definizione dell'art. 1223 cod. civ., del danno emergente e del lucro cessante, e cioè della diminuzione reale del patrimonio del privato, per effetto di esborsi connessi alla (inutile) partecipazione al procedimento, e della perdita di un'occasione di guadagno o, comunque, di un'utilità economica connessa all'adozione o all'esecuzione del provvedimento illegittimo.

Se per la prima voce di danno non si pongono particolari problemi nell'assolvimento dell'onere della prova, perchè è sufficiente documentare le spese sostenute, che in questo caso non sono state provate, per la seconda si configurano, viceversa, rilevanti difficoltà.

Per avere accesso al risarcimento, infatti, il privato deve dimostrare non solo che la sua sfera giuridica ha subito una diminuzione per effetto dell'atto illegittimo, ma che non si è accresciuta nella misura che avrebbe raggiunto se il provvedimento viziato non fosse stato adottato o eseguito.

Nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, alla possibilità di chiedere il risarcimento in forma specifica consegue la condanna della stessa ad un facere specifico, che si può sostanziare anche nel compimento di un atto. La situazione, dai confini ben delineati in presenza di diritti soggettivi soprattutto di natura reale, assume connotati diversi in presenza di interessi legittimi, specie quelli di tipo pretensivo; laddove l'interesse sostanziale, per essere soddisfatto, abbisogna di un'attività della Amministrazione, a differenza degli interessi legittimi oppositivi, in cui si contrasta, sulla base di posizioni precostituite, l'attività provvedimentale di tipo autoritativo.

La reintegrazione in forma specifica è di solito riconnessa all'annullamento dell'atto, per cui sarebbe implicita in ogni domanda di annullamento.

Nel giudizio di legittimità, il giudice amministrativo pronunzia, normalmente, quando accolga il ricorso, una sentenza di annullamento dell'atto impugnato, con efficacia retroattiva, per cui il ricorrente ritorna nella medesima posizione che aveva al momento dell'adozione dell'atto annullato.

A seguito delle modifiche ad esso apportate dall'art. 7 della L. n. 205/00, l'art. 7 della L. n. 1034/71 dispone ora che "il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali"; per cui il ricorrente, eventualmente, può chiedere ormai al giudice amministrativo il risarcimento dei danni causati dagli effetti dell'illegittimo provvedimento. Danni, però, non ne vengono prodotti se l'annullamento consente di ottenere la totale rimozione degli effetti dell'atto, che è come se non fosse mai intervenuto, non solo in diritto, ma anche in fatto.

Infatti, all'effetto, proprio della sentenza di annullamento, di eliminazione dell'atto impugnato, si aggiungono anche altri effetti; tra questi, in primo luogo, l'effetto di ripristinazione, che comporta l'obbligo dell'Amministrazione di ripristinare lo stato di fatto e di diritto preesistente, e che ha la sua giustificazione normativa negli artt. 65, n. 5, e 88 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), i quali prescrivono rispettivamente che nella sentenza sia incluso "l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa", e che "l'esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa".

Tale effetto è inoltre giustificato soprattutto dalla stessa funzione dell'annullamento, e dalla esigenza di assicurarne l'utilità, e va ricollegato ad un contenuto ulteriore della sentenza, oltre il contenuto costitutivo. Da questo punto di vista, l'unico limite può essere individuato nel fatto che la sentenza di annullamento dell'atto non può estendere i suoi effetti sulle prestazioni medio tempore eseguite.

All'effetto di annullamento ed a quello di ripristinazione si aggiunge poi un terzo effetto, cioè quello, detto conformativo, di vincolare la successiva attività dell'Amministrazione di riesercizio del potere, anche questo superante i limiti del puro giudizio di annullamento.

Il giudizio amministrativo necessariamente guarda non solo al passato ma anche all'avvenire: l'effettività della tutela dipende infatti da ciò che la sentenza «vincoli» il successivo comportamento dell'Amministrazione al rispetto dei principi posti dalla sentenza stessa.

Ma ciò è possibile solo se ritiene che la pronuncia non abbia soltanto eliminato l'atto amministrativo illegittimo, ma anche identificato il modo corretto di esercizio del potere, e fissato la corretta sistemazione degli interessi, determinando - con valore precettivo per la successiva azione amministrativa - il contenuto concreto del dovere dell'Amministrazione nella specie.

In altri termini, ogni provvedimento amministrativo rappresenta l'esercizio di una specifica potestà amministrativa, la quale consiste nel dare un certo assetto all'interesse che la p.A. intende perseguire e agli interessi, pubblici e privati, eventualmente coinvolti.

Ed allora, quando un privato ritiene illegittimamente lesa una sua situazione giuridicamente garantita, avente i caratteri dell'interesse legittimo, si ha che il ricorrente critica l'assetto conferito agli interessi, ne propone un altro, e chiede al giudice di farlo proprio ed imporlo all'Amministrazione. In tal modo, il giudizio amministrativo si conferma un giudizio su un conflitto sostanziale di interessi, poiché la sentenza amministrativa non si limita ad eliminare l'atto, ma necessariamente si pone come attività di identificazione del corretto modo di esercizio del potere (cioè, del corretto assetto di interessi) e cioè come regola del comportamento futuro dell'Amministrazione.

Ciò significa che quelli ripristinatori e conformativi vanno considerati, prima che come effetti della sentenza - e tanto meno come effetti esterni - elementi del suo contenuto, nel senso che la sentenza amministrativa impone direttamente all'Amministrazione l'obbligo di compiere le necessarie ripristinazioni e di uniformare l'attività di riesercizio del potere alle regole di azione poste o confermate dalla pronuncia. Vale a dire che, nell'accertare l'invalidità dell'atto e le ragioni che la provocano, il giudice stabilisce qual è il corretto modo di esercizio del potere e fissa quindi la regola alla quale l'Amministrazione si deve attenere nella sua attività futura.

Ebbene, il risarcimento dei danni copre l'area dell'interesse al bene della vita che non ha ricevuto integrale soddisfazione dalla sentenza di annullamento, nonostante il ricorrente, in diritto, avrebbe dovuto ottenere soddisfazione del suo interesse perché illegittimamente leso dall'atto amministrativo, non rispettoso delle regole previste per la sua produzione e la situazione di fatto dovrebbe essere ripristinata in toto.

La situazione può essere risarcita solo in via eventuale, quando l'effetto ripristinatorio dell'annullamento non ha modo di dispiegarsi pienamente in conseguenza di eventi e fatti, ormai accaduti, e che non possono essere rimossi retroattivamente.

In casi, come quello in esame, in cui il giudice annulla l'affidamento dell'incarico, una tale pronunzia produce l'effetto ripristinatorio dell'annullamento, se il ricorrente può ancora eseguire l'incarico; ma se, per esempio, si tratti di contratto nel frattempo eseguito, anche solo in parte, la sentenza di annullamento non consegna al ricorrente la soddisfazione dell'interesse al bene che gli spetterebbe (eseguire il contratto), perché, pur essendo previsto in astratto e stabilito dal giudice, ed essendogli assicurato in diritto, non è consentito in concreto, per essersi avverati dei fatti irreversibili. Subentra, quindi, il risarcimento del danno per equivalente, teso a dare al ricorrente il vantaggio che gli spetta.

Il risarcimento del danno può intervenire, altresì, quando il ricorrente consegua in ritardo l'utilità che l'Amministrazione gli avrebbe dovuto assegnare nei tempi previsti dalle norme sull'azione amministrativa perché, anche qui, il tempo trascorso non può essere recuperato con gli effetti retroattivi dell'annullamento.

Insomma, l'azione risarcitoria completa ed assicura la tutela ripristinatoria, propria della domanda di annullamento, quando quest'ultima non appaghi completamente l'interesse ad ottenere il ritorno alla situazione precedente l'adozione dell'atto illegittimo.

Emerge quindi che tale risarcimento è sussidiario alla domanda costitutiva di annullamento, per completare ed assicurare integrale tutela all'interesse al bene della vita, alla base dell'interesse legittimo.

Da un punto di vista strettamente civilistico, la reintegrazione in forma specifica, date le peculiarità del giudizio amministrativo, viene vista come un istituto speciale, con caratteri propri, del diritto processuale amministrativo. Così che l'eccessiva onerosità per il debitore, prevista dall'art. 2058 c.c., deve essere valutata alla stregua di eccessiva onerosità per il pubblico interesse e per la collettività.

In ambito civilistico, al risarcimento in forma specifica è intitolato l'art. 2058 c.c., il quale, inserito nel titolo sui "fatti illeciti", prevede, al comma 1, che "il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile". Il successivo comma 2 prescrive però che "il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore".

Ma il risarcimento per equivalente presuppone l'impraticabilità della reintegrazione in forma specifica, e non può, quindi, accordarsi a chi rifiuti ingiustificatamente di conseguire direttamente (e senza sue alterazioni essenziali) il bene della vita illecitamente sottrattogli per effetto dell'illegittima aggiudicazione (cfr. Cons. St., sez. V, 18 settembre 2003 n. 5302).

Tale rifiuto, infatti, può quanto meno rivelarsi contrario al principio di buona fede, nonché a quello contenuto nell'art. 1227 cod. civ., poiché "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". E nel caso di tempestivo annullamento dell'affidamento di un incarico, il soggetto non affidatario, una volta ottenuta la pronuncia di annullamento, potrebbe ben evitare, con una reintegrazione in forma specifica, i danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto, quanto meno per la parte non eseguita.

La giurisprudenza afferma infatti che il risarcimento per equivalente ha una funzione residuale e sussidiaria, potendo essere disposto solo quando non sia più possibile l'esecuzione del contratto (cfr. Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2003 n. 50; Id., sez. V, 6 marzo 2002 n. 1373, precisa che "in caso di annullamento della gara d'appalto il risarcimento del danno in forma specifica, anche attraverso l'adempimento parziale, costituisce un "prius", salvo che il debitore non denunci la maggiore gravosità rimettendosi all'apprezzamento del giudice").

Come è ormai noto, la tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell'interesse legittimo, nel senso che se l'interesse è oppositivo, occorre accertare che l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio; mentre se l'interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta di parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 8 febbraio 2007 n. 277).

4.3) Nel caso di specie, si è già rilevato che la pretesa fatta valere dal ricorrente fosse fin dall'inizio fondata, perché sussistevano i presupposti soggettivi ed oggettivi perché al ricorrente fosse affidato l'incarico.

Si tratta allora, anche nel caso in esame, di prevedere una liquidazione del danno, cioè determinare fin d'ora la misura dell'obbligazione pecuniaria (eventualmente) dovuta in sostituzione del bene della vita perduto, nella misura in cui lo sia irrimediabilmente.

Al ricorrente non può essere riconosciuto il diritto ad avere corrisposta una somma equivalente alle retribuzioni ed emolumenti che avrebbe percepito ove avesse svolto l'incarico fin dal principio.

Infatti, in linea generale è da condividere la consolidata distinzione giurisprudenziale tra illegittima interruzione di un rapporto di impiego in atto ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto di impiego, perché la completa restitutio in integrum agli effetti economici, oltre che giuridici, spetta al pubblico dipendente solo in caso di sentenza che accerti l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro già in corso, e non anche quando viene dichiarata l'illegittimità del diniego di costituzione del rapporto stesso, non sussistendo in quest'ultima ipotesi il necessario nesso di sinallagmaticità tra prestazione e retribuzione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; Id., sez. V, 12 aprile 2001 n. 2286; Id., Ad. Pl. 12 dicembre 1991 n. 19).

Tuttavia, tale orientamento non può essere di ostacolo, a seguito della introduzione della tutela risarcitoria degli interessi legittimi, alla facoltà degli interessati di azionare domanda di risarcimento del danno, corrispondente alla mancata retribuzione, fornendo la prova di tutti gli elementi costitutivi sia dell'illecito che del danno medesimo (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5816).

Nel caso di risarcimento del danno derivante da ritardata assunzione, l'ammontare del risarcimento per il periodo decorrente dalla data in cui sussisteva il diritto all'assunzione va commisurato al totale delle retribuzioni e del valore delle contribuzioni previdenziali non percepite a causa del ritardo, calcolati sulla base della normativa all'epoca vigente, detratte le somme fruite per eventuali attività altrimenti svolte. La somma così risultante va poi ridotta in via equitativa in misura pari al 50 %, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056, comma 1 e 2, e 1226 c.c., posto che l'interessato, nelle more della decisione del ricorso, non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative per l'Amministrazione, rivolgendole alla cura di altri interessi. Sulle somme predette vanno inoltre computati, nei limiti di legge, interessi e rivalutazione monetaria, calcolati dalle singole scadenze mensili delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte all'interessato (cfr., ex multis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, sez. giurisd., 20 aprile 2007 n. 361; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 23 maggio 2008 n. 950).

Nel caso di specie, per quanto concerne il lucro cessante, può quindi essere concesso al ricorrente il risarcimento, per equivalente, nella misura del 50% del compenso previsto per la docenza per cui è causa, solo per la parte di contratto già eseguito.

Per la parte di incarico ancora possibile, invece, l'Università dovrà adottare gli atti necessari a realizzare gli effetti conformativi e ripristinatori della presente sentenza.

Non sembra inutile precisare, in tal senso, che tale posizione non contrasta in alcun modo con il principio formulato da Cass. Civ., sez. un., 28 dicembre 2007 n. 27169, applicabile anche alla materia in esame, secondo cui "gli art. 6 e 7 L. n. 205/2000, nonché l'art. 244 D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del g.a. tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e, quelle tassativamente indicate, relative alla successiva fase contrattuale, confermano che rientrano nella giurisdizione ordinaria le domande volte ad ottenere la dichiarazione di nullità o di inefficacia ovvero l'annullamento del contratto di appalto per le irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte: e quindi, non solo le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti), ma anche la successiva mancanza legale provocata dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione".

Infatti, questo Collegio non intende pronunciarsi sulla validità o meno, o sulla inefficacia, del contratto eventualmente già stipulato tra l'Università e la controinteressata, ma solo ribadire gli obblighi che da ogni pronuncia di annullamento derivano per l'Amministrazione.

La domanda di annullamento del contratto non può quindi che essere dichiarata inammissibile, per difetto di giurisdizione.

4.4) Oltre ai rilevati danni patrimoniali, secondo il Collegio il ricorrente ha diritto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali, da inquadrare nella controversa categoria del c.d. "danno esistenziale".

Con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di "danno non patrimoniale", di cui all'art. 2059 c.c., secondo cui "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".

La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.

La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.

È pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.

Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina "esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..

Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.

Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico.

Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

Anche nella giurisprudenza amministrativa si trova precisato che il danno non patrimoniale è categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona ovvero sia il danno morale soggettivo (concretatesi nella perturbatio dell'animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno all'integrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dell'art. 32 cost.), sia il c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale). Il danno esistenziale consiste nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità produce, ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., a condizione che il diritto leso abbia rilievo costituzionale. Il danno esistenziale, la dimostrazione del quale emerge "ipso iure" dalla prova del fatto antigiuridico, è liquidato in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., alla luce della gravità e della durata della lesione e della rilevanza delle conseguenze derivanti al soggetto danneggiato (cfr. Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2006 n. 125).

Nel caso in esame, è verosimile che l'esecuzione dei provvedimenti impugnati abbia determinato un peggioramento della condizione lavorativa del ricorrente, il quale esercita peraltro la libera professione come avvocato, se non altro perché il prestare servizio presso l'Università quale docente a contratto è considerato notoriamente fatto prestigioso e che incrementa ed agevola la suddetta attività, sia nei rapporti coi privati che con le pubbliche Amministrazioni.

D'altra parte, a differenza del danno biologico, la voce di danno in esame sussiste indipendentemente da una patologia (lesione fisica o psichica) suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale; diversamente dal danno patrimoniale, prescinde da una diminuzione della capacità reddituale; rispetto al danno morale, inteso come turbamento dello stato d'animo della vittima, non consiste in una sofferenza od in un dolore, ma in un peggioramento della qualità di vita derivante dalla lesione del valore costituzionale "uomo" (cfr. Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2006 n. 125; vedi anche Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006 n. 6572, per la precisazione che con l'espressione danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, e che in questi casi assume precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si può, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove).

È inoltre facilmente intuibile l'imbarazzo che l'intera vicenda avrà suscitato nell'ambiente accademico, particolarmente attento a questo tipo di vicende, ed il discredito che ne è derivato al ricorrente, anche in considerazione del fatto che il ricorrente era già stato destinatario di altri incarichi analoghi.

In ordine alla quantificazione di tale danno non patrimoniale, questo Collegio, in relazione alla gravità delle violazioni commesse, della professione del soggetto offeso e del soggetto perpetratore dell'ingiustizia, della mortificazione subita e della penalizzazione della continuata attività di ricerca svolta in questi anni, ritiene equa una somma pari ad € 10.000,00.

Su tale somma così liquidata, poiché si tratta di debito di valore, va progressivamente effettuata la rivalutazione, e poi occorre applicare gli interessi dalla data della assegnazione dell'incarico fino al deposito della presente sentenza. Dalla data di deposito e fino al soddisfo, trattandosi quindi di debito di valuta, dovranno essere corrisposti i soli interessi legali.

In conclusione, assorbite ulteriori censure non esaminate, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno con le modalità e nei termini di cui sopra.

Tra ricorrente ed Università le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

Tra ricorrente e controinteressata, invece, in considerazione della legittima esigenza di quest'ultima di difendere la propria posizione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda di annullamento del contratto.

Condanna l'Università al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 10.000,00.

Condanna altresì l'Università al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre Iva e Cpa e spese generali al 12,50%, ed al rimborso del contributo unificato.

Spese compensate tra ricorrente e controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Vincenzo Salamone, Consigliere

Dauno Trebastoni, Primo Referendario, Estensore